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Disposizioni in materia di indennità NASpI: 

L’INPS ha fornito chiarimenti circa le disposizioni in materia di indennità NASpI, con la Circolare n. 194 del 2015 ed in particolare ha precisato il calcolo della durata dell’indennità e il requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro di cui ai D.Lgs. n. 148 e 150 del 2015, di attuazione del Jobs Act.

Si legge quanto segue nelle Premesse della Circolare n. 194/2015.

  1. Premessa

 A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, si illustrano di seguito  le disposizioni dei predetti decreti che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.

In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.

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Lo stesso decreto disciplina, all’art. 43 comma 4, la modalità di calcolo della durata della indennità NASpI relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015.

Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in materia di politiche attive  del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro  costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l’INPS  relativamente  alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) –  istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete.

Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità  delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce altresì  il patto di servizio personalizzato – stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego – quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL.

Nella presente circolare si forniscono inoltre precisazioni in ordine all’accertamento del requisito lavorativo di accesso all’indennità NASpI consistente nelle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 194 del 2015 pubblicata unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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