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Linee guida trattamento pensionistico superstiti:

L’INPS, con la Circolare n. 185 del 2015, ha indicato le linee guida sul trattamento pensionistico ai superstiti.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 185/2015.

Premessa

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L’articolo 1, comma 41, della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).

L’articolo 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge del 30 luglio 2010, n. 122 e l’articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche, in legge del 27 dicembre 2011, n. 214 hanno disposto rispettivamente la soppressione dell’Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010 e dell’Inpdap ed Enpals, a far data dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’Inps, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Alla luce di tali disposizioni normative e al fine di garantire uniformità di trattamento ai superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto si forniscono le seguenti linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti.

  1. Ambito di applicazione

In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere  di una delle seguenti condizioni:

  1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.

In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;

  1. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:

– 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;

ovvero

– 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.

I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del de cuius, il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati.

Il  diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell’assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L’importo di detta indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93.

Per i superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico è liquidato nel sistema contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, è prevista, invece, l’erogazione dell’indennità una tantum.

Per ciò che concerne le modalità e i termini di conseguimento di detta indennità si fa rinvio alla circolare n. 104 del 16 giugno 2003.

Si rammentano le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2011, n. 125, recepite nel messaggio n. 16066 dell’8 agosto 2011, che escludono dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell’iscritto all’ente di previdenza. Tali disposizioni confermano le istruzioni fornite con circolare n. 53576 A.G.O./193 del 27 settembre 1980.

Si rinvia, in ultimo, alla circolare Inpdap n. 62 del 30 novembre 1995 di recepimento delle disposizioni della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 che estende, a far data dal 17 agosto 1995, la disciplina vigente nell’assicurazione generale obbligatoria alle gestioni previdenziali amministrate dall’Inpdap.

Per il resto delle informazioni consultare la Circolare n. 185 del 2015 e allegato 1 pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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