Prova della formazione apprendisti:
È a carico del datore di lavoro la prova della formazione apprendisti ed in particolare l’onere di provare l’impossibilità di adempiere a tale obbligo per cause imputabili all’apprendista.
È quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22624 del 2015 (Presidente: Stile; Relatore: Berrino).
Su questo verte l’articolo pubblicato oggi (18.11.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Alessando Limatola e Rossana Cassarà; Titolo: “Apprendisti, prova della formazione a carico del datore”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Con la sentenza 22624/15 la Cassazione torna a pronunciarsi sul contenuto formativo del contratto di apprendistato, ribadendo che grava sul datore di lavoro l’onere di provare di non avere potuto adempiere all’obbligo formativo per cause imputabili all’apprendista.
Nel caso in commento, la lavoratrice aveva impugnato avanti al giudice del lavoro il recesso della società per superamento del periodo di comporto, deducendo la non genuinità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti per mancanza dell’elemento essenziale dell’attività formativa e chiedendo l’accertamento del rapporto subordinato ab origine.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità dell’apprendistato e l’illegittimità del licenziamento per essere stato il comporto erroneamente calcolato sulla base delle norme negoziali dettate per l’apprendistato. Il datore veniva quindi condannato alla reintegra della lavoratrice e al risarcimento del danno.
La decisione della corte territoriale e poi di quella d’Appello viene confermata anche dalla Cassazione, la quale sottolinea come incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che la causa dell’inadempimento formativo è da ricondursi esclusivamente alle assenze del lavoratore. Trattandosi, infatti, di un’eccezione di natura estintiva dell’obbligazione nascente dal contratto di formazione, questa non può che gravare sulla parte che la solleva e che intende avvalersene ai fini dell’esonero dalla responsabilità contrattuale.
L’onere a carico della lavoratrice deve ritenersi assolto con la prova della scarsa attività formativa proposta e della funzione solo gerarchica del tutor, mentre dal datore di lavoro, precisa la Corte, doveva pretendersi quantomeno la dimostrazione dell’effettivo svolgimento di corsi di formazione per le ore prescritte e della mancata partecipazione agli stessi in ragione delle numerose assenze per malattia della lavoratrice.
La pronuncia s’innesta nel solco da tempo tracciato dalla Cassazione (sentenze 14754/14; 11265/13; 2015/12, 11635/08 e 11482/02) per cui, elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, tale da differenziarlo dal lavoro subordinato, è la sussistenza di un “addestramento effettivo” del lavoratore volto all’acquisizione di una professionalità qualificata. Per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario sia lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte del dipendente, sia la corrispondente attività di insegnamento da parte del datore, da effettuarsi con le modalità che meglio si conciliano con le esigenze aziendali purché (l’attività d’insegnamento) sia effettiva.