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Altre novità sul part time:

Il D.Lgs. n. 81 del 2015 di attuazione del Jobs Act ha introdotto anche altre novità sul part time ed in particolare sulla indicazione della durata, sull’importanza della stipulazione in forma scritta e sulla collocazione delle ore.

È questo l’approfondimento dell’articolo pubblicato oggi (26.10.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi; Titolo: “E’ essenziale indicare durata e collocazione delle ore”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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La riforma accende i riflettori sull’importanza della forma scritta nel contratto part time. Infatti, il nuovo articolo 10 del decreto legislativo 81/2015 non si discosta molto dall’abrogato articolo 8 del decreto legislativo 61/2000: la legge prevede che in mancanza della forma scritta, su domanda del lavoratore, senza la prova della stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, il giudice dichiara la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia, il diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.

Durata e orario

Per la mancata indicazione della durata della prestazione lavorativa, invece, il giudice dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Se poi l’omissione riguarda la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrare il reddito tramite un’altra attività lavorativa, delle esigenze del datore di lavoro.

In entrambi i casi (mancata indicazione della durata e collocazione temporale) il lavoratore ha diritto per il periodo antecedente alla pronuncia, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma, come risarcimento del danno.

Prestazioni supplementari

Lo svolgimento di prestazioni di lavoro secondo quanto previsto nelle clausole elastiche (termine che nella riforma include sia le clausole elastiche sia quelle flessibili), senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi, comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Sanzioni

Sul fronte dei controlli, la gestione non corretta dei contratti part-time può comportare pesanti sanzioni amministrative. Innanzitutto, potrà trovare applicazione il nuovo comma 7 dell’articolo 39, del Dl 112/2008, modificato dal decreto legislativo 151/2015 sulle semplificazioni, emanato in attuazione del Jobs act. In sostanza, si avrà il fenomeno del “fuori busta”: la presenza del lavoratore oltre l’orario di lavoro con l’erogazione di retribuzione non registrata regolarmente sul libro unico del lavoro, la cui conseguenza è il mancato versamento dei relativi contributi previdenziali. In particolare, la sanzione sarà per omessa o infedele registrazione dei dati che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

Con la riforma del lavoro è stato chiarito ciò che il ministero ha già affermato rispondendo all’interpello 47/2011. La nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritturazioni complessivamente omesse e non a ciascun dato di cui manchi la registrazione, mentre la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Inoltre, con la nota 37 del 6 febbraio 2014 il ministero ha chiarito che in caso di “fuori busta” si applicano anche le sanzioni relative alla mancata consegna del prospetto paga (articoli 1 e 3 della legge 4/1953) e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ci sarà l’ulteriore sanzione prevista dall’articolo 5, comma 5 del Dlgs 66/2003. Per di più, proprio in merito all’omesso pagamento del lavoro supplementare o delle maggiorazioni retributive previste dal Ccnl, sarà ipotizzabile l’emissione della diffida accertativa per crediti patrimoniali (articolo 12 del Dlgs 124/2004).

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