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Cassa integrazione e raddoppio dei costi:

Lo scorso 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 148 del 2015 (di attuazione del Jobs Act) che ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali ed in particolare la cassa integrazione con la previsione di un sistema bonus – malus che di fatto porterà ad un raddoppio dei costi per le imprese per il criterio “più utilizzi più paghi”.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (28.9.2015) sul Sole 24 Ore che vi proponiamo (firma: Francesca Barbieri; Titolo: “Cassa integrazione: con il bonus-malus raddoppiano i costi”).

Ecco l’articolo.

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Arriva il bonus malus per la cassa integrazione. Con l’entrata in vigore del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali – il 24 settembre, giorno successivo alla pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale – cambia il sistema di calcolo dei contributi per le imprese. Con un unico obiettivo: creare un legame a doppio filo tra costo e durata, secondo il principio “più utilizzi e più paghi”.

Vediamo come. Intanto si modifica la base di calcolo dei contributi da pagare in caso di richiesta della Cig: le aliquote non si applicano più all’importo del sussidio (80% della retribuzione persa), ma all’intera retribuzione perduta per i periodi di cassa. Poi, il prelievo non è più legato all’organico, ma aumenta all’allargarsi del “paracadute” sulla linea del tempo. Si passa dalle vecchie aliquote del 4% per la Cig ordinaria (8% nelle aziende con oltre 50 addetti) e del 3% per la Cigs (4,5% nelle imprese con più di 50 dipendenti), a percentuali identiche per entrambe: 9% fino a un anno (52 settimane) di utilizzo nel quinquennio mobile, 12% sino a due anni (tra 52 e 104 settimane) e 15% fino a tre (oltre 104 settimane).

Per la cassa straordinaria, dunque, le aliquote nelle imprese più grandi come minimo raddoppiano. Prendiamo un’azienda metalmeccanica con 60 dipendenti e ipotizziamo 5mila ore di cassa straordinaria utilizzata in un mese (si veda l’infografica a lato). Finora il datore di lavoro ha pagato il 4,50% dell’integrazione salariale, che nel caso di Cig per meno di 52 settimane, equivale a un costo di 1.190 euro. Con le nuove regole invece si pagherà il 9% della retribuzione “persa” per i lavoratori: nell’esempio 4.320 euro, più del triplo in valore assoluto. E l’aliquota passerà al 12% se la Cig complessiva è tra le 52 e le 104 settimane; al 15% nel caso si superino le 104 settimane.Un meccanismo pensato anche per cercare di ridurre la spesa: nel 2014 la Cig ordinaria, comprensiva degli assegni al nucleo familiare, è costata 744 milioni di euro mentre la spesa a copertura della contribuzione figurativa è stata di 457 milioni di euro; per la Cig straordinaria al netto della deroga l’importo erogato è stato di quasi 2,2 miliardi, mentre la spesa a copertura della contribuzione figurativa è stata di 1,5 miliardi.

D’altro canto, però, calano i contributi di base per la cassa ordinaria (quelli cioè che tutte le aziende con i requisiti devono pagare e “assicurare” così 5,1 milioni di lavoratori): le aliquote sono state riviste al ribasso, anche se si verseranno pure per gli assunti con apprendistato professionalizzante. Un’azienda metalmeccanica con 40 dipendenti pagherà l’1,70% di contributi sugli stipendi lordi annui, rispetto all’1,90% del passato. Su un importo totale annuo di 850mila euro di retribuzioni questo si traduce in un minor costo di 1.700 euro. Per un’impresa con 60 addetti il risparmio è, in valore assoluto, maggiore: ipotizzando 1,25 milioni di euro di stipendi totali i contributi scendono di 2.500 euro, grazie al taglio dell’aliquota dal 2,2% al 2 per cento. I “bollini” ordinari per la Cigs restano, invece, invariati allo 0,90%: 0,60% a spese dell’azienda e 0,30% a carico del lavoratore.

Il nuovo meccanismo – che scatta per le procedure avviate a partire dal 24 settembre – secondo le stime contenute nella relazione tecnica al decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (n.148) porterà nel 2015 a un calo dei contributi ordinari per 32,8 milioni complessivi (compreso l’aumento dei costi per gli apprendisti) e a una crescita di quelli addizionali per 46,2 milioni (inclusi apprendisti e revisione trattamento di solidarietà). Valori che per il 2016 sono invece stimati in un calo di circa 220 milioni per i contributi di base rispetto a una crescita di quelli “extra” per quasi 270.

Tra le altre novità subito in vigore la modifica ai termini di presentazione delle domande: quelle di Cigo vanno inviate entro 15 giorni dalla “sospensione”; quelle di Cigs nel giro di 7 giorni dalla fine della consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.

Cambiano anche la durata della cassa e l’anzianità utile per richiederla. Sul primo punto, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari autorizzati non può superare il tetto di 24 mesi in un quinquennio mobile (irrilevanti i periodi prima del Dlgs). I periodi di Cigs legati a contratti di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, contano per la metà, mentre per la cassa ordinaria si può dare l’ok a un numero di ore fino a un terzo di quelle “lavorabili” nel biennio mobile.

L’anzianità minima di 90 giorni alla data di presentazione della domanda, poi, è riferita alle giornate di reale presenza, salvo che la richiesta di sussidio riguardi eventi oggettivamente non evitabili nell’industria.

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