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Sospensione prestazioni invalidità civile:

L’INPS, con Comunicato stampadel 24 settembre 2015, ha informato gli interessati della sospensione delle prestazioni di invalidità civile per i soggetti assenti a visita di revisione (ex L.n. 114/2014).

Come è noto, le visite di revisione vengono effettuate con la finalità di accertare il permanere dei requisiti sanitari necessari per continuare a percepire le relative prestazioni laddove venga riscontrata dai sanitari una patologia o menomazione suscettibile di modificazione nel tempo. Tale ipotesi è più frequente nei casi di pazienti in età evolutiva o di diagnosi provvisoria.

In base all’art. 25, comma 6-bis, della L.n. 114/2014 nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persona con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista revedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

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Si rammenta che contro le decisioni delle commissioni mediche ritenute inadeguate è possibile proporre ricorso nelle competenti sedi entro il termine di sei mesi dalla notifica ufficiale del verbale.

Ecco il testo del comunicato stampa.

A partire dal mese di ottobre 2015, l’Istituto procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati.

Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto.

Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità di concordare una nuova visita.

(Fonte: INPS)

 

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