Licenziamento e reintegra nel posto di lavoro
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16662 del 2015 che si occupa tra gli altri di licenziamento e reintegra nel posto di lavoro, ha reso il seguente principio di diritto:
Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge 29 giugno 2012, n. 92 le domande diverse da quella avente ad oggetto la reintegra nel posto di lavoro, devono basarsi su “fatti costitutivi” identici a quelli fondanti la richiesta nel giudizio di tutela reale. Con la conseguenza che è improponibile la domanda di riassunzione del prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, spiegata in via subordinata all’applicazione dell’art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, in ragione della diversità dei rispettivi fatti costitutivi, così come in tutti i restanti casi di domande connesse a quella di reintegra nel posto di lavoro (Presidente: G. Vidiri; Estensore: G. Maisano).
I fatti all’esame della Suprema Corte riguardavano la seguente vicenda, come si legge nella sentenza n. 16662/2015.
Con sentenza del 23 ottobre 2013 la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Rocco Felice in data 22 agosto 2013 avverso l’ordinanza del 20 febbraio 2013 del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato la domanda del medesimo Rocco avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli da Poste Italiane in data 20 luglio 2011. La Corte territoriale ha qualificato il provvedimento impugnato quale ordinanza resa ex lege 92 del 2012 normativa applicabile a tutte le impugnazioni giudiziali di licenziamento a decorrere dal 18 luglio 2012, con richiesta di tutela reale, ed essendo irrilevante che nella domanda del lavoratore fosse prevista anche la tutela obbligatoria. La stessa Corte territoriale ha considerato che, al giudizio a cognizione sommaria previsto dalla normativa di cui alla legge 92 del 2012 può seguire un giudizio a cognizione piena innanzi al medesimo Tribunale, e solo all’esito di tale successivo giudizio a cognizione piena è possibile adire, in sede di gravame, la Corte d’appello che, nel caso in esame, è stata adita per saltum in modo inammissibile senza un precedente giudizio a cognizione piena innanzi al Tribunale.
Si rinvia per il resto al testo della sentenza 16662/2015 pubblicato unitamente al presente articolo.
(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)