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Ammortizzatori in deroga nel settore pesca:

L’INPS, con il Messaggio n. 5313 del 13 agosto 2015, ha informato gli interessati circa gli ammortizzatori in deroga nel settore pesca (decreto n. 91411 del 7.8.2015 – assegnazione risorse 2015) (Allegato n. 1).

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 5313/2015.

La legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ha previsto, all’art.1, comma 109, che nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art.2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92, per l’anno 2015, è assegnata la somma di 30 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca. Tale somma è stata incrementata di ulteriori 5 milioni di euro dall’art.3 del Decreto legge 21 maggio 2015, n.65.

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In attuazione degli accordi in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’8 e del 18 giugno 2015, il decreto interministeriale n.91411 del 7 agosto 2015 ha disposto l’utilizzo della somma complessiva di 35 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2014 e presentate entro e non oltre il 26 gennaio 2015, come previsto dagli accordi governativi del 3 e 18 luglio 2014.

In applicazione dei sopracitati accordi governativi si conferma che la CIG in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.

In particolare, si conferma che la concessione della prestazione di CIG in deroga è subordinata alla verifica della presenza della suddetta clausola “del sistema retributivo con minimo monetario garantito” nel relativo contratto di lavoro dei beneficiari e che l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime.

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Le sedi dell’Istituto territorialmente competenti verificheranno che agli specifici accordi aziendali, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime, sia allegato l’elenco nominativo dei beneficiari della prestazione e che nel suddetto accordo sia prevista l’indicazione che i lavoratori presenti nell’elenco beneficino “del sistema retributivo con minimo monetario garantito”. Solo a seguito di tali controlli preventivi sarà avviata la rituale verifica dei requisiti di ammissione alla prestazione di CIG in deroga.

Ai fini del periodo massimo indennizzabile, con il trattamento di CIG in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Si ribadisce, inoltre, che il requisito di carattere generale, previsto dall’art.7 ter, c.6, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e dall’art.2, c.139, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (anzianità lavorativa di 90 giorni), si applica con modalità particolari in considerazione della specificità del settore pesca per il quale è previsto lo speciale “limite del numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente”, dove per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi.

Come specificato nel decreto in oggetto, le istanze relative all’annualità 2015 – che verranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2014 – dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore.

Le aziende dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre la data del 25 gennaio 2016, le istanze relative all’annualità 2015 utilizzando il software INPS “DIGIWEB”. La domanda in automatico sarà indirizzata alla sede territorialmente competente.

Pertanto, le istanze dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa. Si precisa, conseguentemente, che non potranno essere prese in considerazione le istanze che non presentano i suddetti requisiti.

Si rappresenta, infine, che, a seguito della chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2014, l’Istituto procederà al monitoraggio della spesa ed alla quantificazione del residuo delle risorse assegnate con il decreto in oggetto, fornendone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero, nel caso in cui il residuo risulti inferiore all’ammontare delle spese preventivate per i pagamenti relativi all’annualità 2015, provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, fornendo i criteri di utilizzo di tali risorse nel rispetto della parità di accesso al trattamento dell’integrazione salariale.

Pertanto, solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dei criteri da adottare per l’utilizzo delle succitate risorse, verranno impartite istruzioni operative, con specifico messaggio della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale per periodi di intervento relativi all’annualità 2015.

Conseguentemente, non sarà possibile, fino al completamento delle suddette fasi preliminari, autorizzare periodi relativi all’annualità 2015.

Si evidenzia infine che – ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie – è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

(Fonte: INPS)

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