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Transazioni sui crediti contributivi INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 148 del 12 agosto 2015, ha informato gli interessati circa le transazioni sui crediti retributivi dell’Istituto (ex art. 182 – ter della Legge Fallimentare) e le modifiche alla circolare n. 38/2010.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 148/2015.

La circolare n. 38/2010 ha disciplinato la transazione sui crediti contributivi dell’Istituto, introdotta dalla riforma dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare ed oggetto di trattazione da parte del Decreto del 4.08.2009, emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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L’esperienza maturata presso le Sedi dell’Istituto nella definizione delle istanze pervenute ha evidenziato  l’opportunità di apportare modifiche alle disposizioni vigenti.

Tali modifiche avranno effetto anche sulle domande pervenute e non ancora oggetto di decisione da parte delle strutture competenti.

1)  Esclusione  dell’obbligo  di  presentare garanzie in presenza di proposte di accordo con dilazione di pagamento

L’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 4.08.2010 prevede che, nel pervenire alla conclusione di un accordo transattivo sui propri crediti, gli Enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possano concedere dilazioni di pagamento nel limite massimo di sessanta rate mensili con applicazione di interessi al tasso legale.

La circolare n. 38/2010, recependo tale enunciato, al paragrafo n. 6 ha disposto la necessità che l’accoglimento della richiesta di dilazione sia corredata da “apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione”.

L’analisi di quanto accaduto in questi anni presso le strutture territoriali, con la constatazione  delle basse percentuali di accoglimento delle istanze di accordo nonchè dei motivi di rigetto delle stesse, consente di rilevare che tale forma di definizione bonaria delle pendenze debitorie è spesso impedita proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste.  Anzi, di frequente il costo della stipula di un contratto di fidejussione o dell’accensione di un’ipoteca sui propri beni di fatto vanifica i vantaggi derivanti dalla possibilità di una falcidia del debito (almeno per la parte riguardante le somme cd. accessorie).

Pertanto, allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad un’azienda,  in presenza di un’istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato e, allo stesso tempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori, si rettifica quanto affermato sul punto dalla circolare n. 38/2010: la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.

Tale modifica peraltro è coerente con la disciplina generale sulle rateizzazioni, disposta dall’Istituto con la circolare n. 108/2013 (quindi successivamente alla regolamentazione delle transazioni), per effetto della quale le aziende non sono obbligate a presentare garanzie per ottenere la rateizzazione dei propri debiti, neppure in caso di dilazione cd. breve, richiesta per il pagamento dei debiti maturati nel corso di una dilazione principale.

In conseguenza della possibilità di raggiungere un accordo che preveda non solo la falcidia di parte del debito, ma anche la rateizzazione del pagamento con l’applicazione di interessi al tasso legale e senza la presentazione di garanzie, le Direzioni Regionali e le Sedi territorialmente competenti dovranno monitorare con attenzione che le aziende debitrici assolvano puntualmente gli obblighi assunti, chiedendo  in caso contrario al Tribunale territorialmente competente la risoluzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 186 L.F.

Si evidenzia, in ogni caso, che le condizioni di pagamento presentate all’Istituto, sia relativamente ai crediti privilegiati sia relativamente ai crediti aventi natura chirografaria, non possono essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori; per effetto di ciò, anche in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale citato (cfr. art. 4, comma 1, lettera a), nell’eventualità in cui il pagamento dei debiti verso altri creditori fosse assicurato dalla presentazione di garanzie, anche la proposta all’INPS dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno equivalente.

2)  Esclusione dell’obbligo di presentare la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’A.d.R.

Al paragrafo n. 5) della circolare n. 38/2010, tra i documenti da allegare alla proposta di transazione, è prevista anche “la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo”. 

Dal momento che l’importo degli aggi viene rideterminato dall’A.d.R. a seguito della falcidia operata dall’Istituto e che lo stesso A.d.R. può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, anche il punto della circolare sopra riportato viene annullato.

Pertanto, la quietanza in esame non dovrà essere presentata.

(Fonte: INPS)

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