Buona scuola e Jobs Act
Come abbiamo già detto il decreto Buona scuola e il Jobs Act hanno come finalità principale quello di ridurre la disoccupazione giovanile.
Ecco uno schema di approfondimento pubblicato oggi (3 agosto 2015) sul Sole 24 Ore che in sintesi ci spiega quanto sopra.
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ALTERNANZA OBBLIGATORIA DAL 3° ANNO
L’alternanza scuola-lavoro diventa strutturale con uno stanziamento di 100 milioni l’anno: almeno 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno di istituti tecnici e professionali e 200 ore nell’ultimo triennio dei licei. L’alternanza si potrà fare in azienda, in musei ed enti pubblici, compresi quelli sportivi riconosciuti dal Coni, anche d’estate e all’estero.
- IN ARRIVO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sarà predisposta una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza e i ragazzi potranno valutare l’efficacia dei percorsi effettuati. Inoltre, dall’anno scolastico 2015/16 sarà istituito un Registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro. Due le sezioni: un’area in cui sono visibili imprese ed enti disponibili a svolgere percorsi di alternanza; una sezione speciale a cui sono iscritte le imprese per l’alternanza.
- LABORATORI DIDATTICI SUL TERRITORIO
Una parte dei fondi che lo Stato stanzia per gli istituti tecnici superiori sarà legata (per il 30%) agli esiti dei diplomati nel mondo del lavoro. Altri 90 milioni (che diventeranno 30 all’anno dal 2016) sono destinati subito a innovazione didattica e creazione di laboratori territoriali, aperti anche nel pomeriggio, per orientare i giovani al lavoro.
- STUDENTI APPRENDISTI FINO AL DIPLOMA
Il Jobs act potenzia l’apprendistato di “primo livello”: gli apprendisti potranno conseguire la qualifica triennale o il diploma professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma anche acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore e il diploma di scuola secondaria superiore.
- MENO VINCOLI PER LE AZIENDE SULLO STIPENDIO
L’impresa che intende assumere un apprendista di primo livello deve siglare un protocollo con l’istituzione formativa cui il ragazzo appartiene. Il Jobs act cancella per l’azienda i vincoli di retribuzione per il training svolto fuori dal luogo di lavoro, mentre è fissata nel 10% lo stipendio del periodo di formazione in azienda. In un decreto interministeriale saranno fissati gli standard formativi dell’apprendistato.