Incremento integrazione salariale per contratti solidarietà:
L’INPS, con il Messaggio n. 5100 del 31 luglio 2015, ha informato gli interessati circa l’incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà per l’anno 2015.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 5100/2015.
L’art. 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, dispone che “l’intervento di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.”
Successivamente, in sede di conversione del DL n. 65/15, la legge n. 109/15, attraverso la previsione contenuta nell’art. 4, co. 1 bis, ha incrementato di 150 milioni di euro il suddetto stanziamento per l’anno 2015.
In merito alla portata di tale intervento legislativo, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 14/15063 del 22/07/2015, ha precisato che nel limite massimo di 150 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015 (per gli anni 2009-2013, l’aumento era stabilito nella misura del 20% e quindi dal 60% all’80%).
Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.
Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015 secondo le indicazioni che seguono. Il ritardo nell’esposizione dei suddetti dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo del Messaggio n. 5100/2015 e all’Allegato n. 1 pubblicati unitamente al seguente articolo.
(Fonte: INPS)