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Accordo tra Italia e Israele sulla sicurezza sociale:

Entra in vigore oggi la Legge n. 98 del 18 giugno 2015 (G.U. n. 156 dell’8 luglio 2015) che ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra Italia e Israele sulla sicurezza sociale (sottoscritto a Gerusalemme il 2.2.2010) ed interessa i lavoratori italiani in Israele e viceversa.

Tale Accordo ha l’obiettivo di regolare le relazioni tra la Repubblica Italiana e Israele nel campo della sicurezza sociale e sarà applicato per quanto riguarda l’Italia all’assicurazione obbligatoria generale su:

  • invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,
  • gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • gestione separata;
  • regimi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria previsti per ciascuna categoria di lavoratori nella misura in cui si riferiscono a benefici o rischi coperti dalla legislazione;
  • il suddetto Accordo si applicherà anche alla future legislazioni che codifichino, sostituiscano, modifichino o integrino la legislazione (“di cui al paragrafo 1 di questo articolo”).

Per quanto riguarda Israele tale Accordo sarà applicato alla legislazione sull’assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995, nella misura in cui si applica ai senti settori dell’assicurazione:

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  • assicurazione di vecchiaia e superstiti;
  • assicurazione invalidità.

Con l’entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti dovranno notificarsi l’un l’altra la rispettiva legislazione nei campi della previdenza. Le Autorità competenti saranno tenute a notificarsi gli emendamenti alla rispettiva legislazione.

Il suddetto Accordo non si applicherà alla legislazione che introduce un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale e alla legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, o relativa all’integrazione del beneficio minimo (“ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13.5 e 16.4.”).

L’Accordo regola, poi, tra le altre cose: l’Erogazione delle pensioni (art. 11), i Periodi assicurativi inferiori a dodici mesi (art. 12), la Pensione di vecchiaia e superstiti (art. 13), la Pensione di invalidità (art. 14) questi ultimi due relativamente allo Stato di Israele; ecc..

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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