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Valutazione dei rischi specifici per singole mansioni:

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro relativamente alla valutazione dei rischi specifici per singole mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.

A titolo esemplificativo, prosegue ancora l’istanza, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica “ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato.

La Commissione, recepito il quesito, ha premesso – come si legge nell’Interpello n. 4 del 2015, che a norma dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale “strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” e che nel documento redatto a conclusione della valutazione devono essere individuate “le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.

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Tralasciando tutte le considerazioni espresse contenute nell’Interpello n. 4/2015, la Commissione ha concluso che in ogni caso, qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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