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Semplificazione in materia di DURC:

L’INPS, con la Circolare n. 126 del 26 giugno 2015, ha informato gli interessati circa la semplificazione in materia di DURC, come ha già fatto anche l’INAIL in pari data (v. il nostro articolo Servizio DURC on line).

Al riguardo si legge quanto segue nelle premesse della Circolare n. 126/2015.

A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto  interministeriale 30 gennaio 2015  emanato in attuazione dell’art. 4, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni,  dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

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L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato “DURC ON LINE”.

Premessa

 Con il Decreto 30 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1-6-2015 (Allegato 1), ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (allegato n. 2).

 Tale norma, infatti, nel prevedere un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione del medesimo Documento, ha stabilito che l’entrata in vigore della nuova disciplina restava subordinata all’adozione di un apposito Decreto diretto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica sulla base dei criteri espressamente fissati al comma 2 dello stesso art. 4.

 Nel quadro del sistema così delineato, tenuto conto che il comma 5 dell’art.10 del Decreto 30 gennaio 2015 ha stabilito che le disposizioni in esso contenute divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la nuova disciplina illustrata con la presente circolare con la quale sono trattati con riguardo alla verifica di regolarità i profili di specifica pertinenza dell’INPS, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Pertanto dalla stessa data, come fissato dal comma 1 dell’art. 4 del citato d.l. n. 34/2014, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 (allegato n. 3), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.

In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, si forniscono le opportune indicazioni operative in ordine all’applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da parte dell’INPS e dell’INAIL del nuovo servizio “Durc On Line”. Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei siti istituzionali dei due Istituti è operativo dal 1° luglio 2015.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 126/2015 e ai suoi allegati (allegato n. 1 allegato n. 2 allegato n. 3 allegato n. 4 allegato n. 5) pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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