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Servizio DURC on line:

L’INAIL, con comunicato in data 26 giugno 2015, informa gli utenti che dal 1° luglio  2015 sarà operativo il Servizio DURC on line sia sul proprio sito istituzionale, che sul sito istituzionale dell’INPS.

L’applicativo Sportello unico previdenziale, si legge nel comunicato, sarà attivo per effettuare solo le seguenti richieste:

  • DURC in presenza di certificazione dei crediti;
  • DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
  • DURC richiesti dagli “Sportelli unici per l’immigrazione” per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari;
  • DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo.
  • Le richieste del DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria saranno definite con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti nonché le SOA possono accedere al servizio “DURC On Line”, sia dal portale INAIL che dal portale INPS, con le stesse credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevienziale.it (utenti SA/AP e SOA).

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L’INAIL, infatti, con Circolare n. 61 del 26 giugno 2015, ha fornito al riguardo tutte le informazioni relative alle semplificazioni in materia di DURC (decreto interministeriale del 30 gennaio 2015).

La Circolare n. 61/2015, rammenta che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del DURC, ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc. nell’ambito dei contratti pubblici;

b) gli Organismi di attestazione SOA5;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art.90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008, in materia di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

d)  le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR 445/20006;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 185/20087 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 66/20148. Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da DURC “aggiornato”.

Per conoscere il resto dei chiarimenti forniti dall’INAIL, si rinvia al testo della Circolare n. 61/2015 e ai suoi allegati (Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3) pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INAIL)

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