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Entrata in vigore decreto conciliazione esigenze cura, vita e lavoro:

Entra in vigore oggi, 25 giugno 2015, il Decreto Legislativo n. 80 del 2015, sulla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della L.n. 183 del 2014, Jobs Act (G.U. n. 144 del 24.6.2015).

Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, il decreto legislativo n. 80/2015 contempla:

  • la modifica del D. Lgs. n. 151 del 2001, T. U. sulla maternità, con l’introduzione di misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici, come il congedo obbligatorio di maternità la cui fruizione diviene più flessibile in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato presso strutture ospedaliere; il decreto poi un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12, mentre invece quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni e per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni; identiche previsioni anche in caso di adozione o di affidamento; i congedi per paternità vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo ai lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti; viene disciplinata altresì l’automaticità delle prestazioni (indennità di maternità) anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi e ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla gestione separata;
  • le disposizioni in materia di telelavoro che consentono ai datori di lavoro privati che ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti;
  • introduce la normativa che consente alle donne vittime di violenza di genere (debitamente certificato dagli organi preposti) di richiedere al datore di lavoro un congedo dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, regolarmente retribuito;
  • la destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, in via sperimentale e per il triennio 2016 – 2018.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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