Verifiche del Ministero sugli esoneri contributivi per le assunzioni
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 37 del 17 giugno 2015, ha informato le DTL, l’INPS, Direzione Centrale Entrate e l’INAIL che saranno avviate verifiche sugli esoneri contributivi per le assunzioni previsti dall’art. 1, comma 118, L.n. 190/2014.
Come noto l’articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 ha introdotto “al fine di promuovere una occupazione stabile”, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro “che provvedono ad attivare nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del corrente anno”.
Tale esonero non spetta però, ad esempio, in caso di “lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”.
In altri termini, come chiarito anche dall’INPS con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’esonero “è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Si rammenta ai lettori che tale esonero contributivo ha durata triennale e prevede un bonus annuale fino ad un tetto massimo di 8060,00 euro.
Ciò premesso, si legge nella Circolare n. 37/2015, sono stati segnalati da alcune Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) “dei comportamenti elusivi, volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio in questione”. In particolare, prosegue ancora la Circolare n. 37, “sono state segnalate imprese committenti che disdettano contratti di appalto che interessano numerosi lavoratori i quali, trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione, vengono assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, che può così godere dei benefici di cui alla L.n. 190/2014 e garantire al committente notevoli risparmi”.
Ad avviso del Ministero tale “stratagemma”, non risulta “in contrasto con la disciplina introdotta dal Legislatore, evidenzia però una condotta elusiva che viola nella sostanza i principi contenuti nella stessa L.n. 190/2014 che, come già ricordato, è finalizzata a “promuovere forme di occupazione stabile””.
Per tale motivo quindi gli Uffici preposti del Ministero del Lavoro “provvederanno ad effettuare specifiche azioni ispettive volte a contrastare le fattispecie descritte, anche sulla base di intese con le sedi territoriali dell’INPS, che provvederanno a mettere a disposizione ogni utile informazione sulla fruizione dei benefici contributivi in questione”.
Il Ministero infine ha invitato i destinatari della Circolare n. 37/2015 a “fornire ogni informazione … sia al fine di attivare degli specifici monitoraggi, sia al fine di attivare ulteriori e più mirate iniziative di vigilanza”.
(Fonte: Ministero del Lavoro)