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Requisiti minimi della formazione della gente di mare: 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 2015 il Decreto Legislativo n. 71 del 12 maggio 2015 concernente i Requisiti minimi della formazione della gente di mare, che entrerà in vigore il prossimo 26 maggio 2015.

Tale decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

  1. a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite   dagli   Stati   che   siano   utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
  2. b) delle navi da pesca;
  3. c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
  4. d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Il D.Lgs. n. 71/2015, inoltre, per quanto concerne la formazione e l’abilitazione dei lavoratori marittimi, precisa che:

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Le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave (come meglio specificate nel D.Lgs. n. 71/2015 all’articolo 1) ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW (Allegato n. 1 al D.Lgs. n. 71/2015).

Le autorità marittime, inoltre, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento (di cui all’art. 2, comma 1, lettere uu) e vv) del D.Lgs. n. 71/2015) e delle prove documentali (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera zz).

Le stesse autorità marittime, poi, assicurano che i membri dell’equipaggio, che devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al D.Lgs. n. 71/2015.

Sarà poi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a comunicare alla Commissione europea le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorità competenti.

Le disposizioni generali in materia di addestramento, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 71/2015, precisano, tra le altre cose, che l’addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell’articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell’autorità competente.

Per conoscere tutte la normativa relativa alla formazione dei lavoratori marittimi, si invita alla lettura del D.Lgs. n. 71 del 2015, pubblicato unitamente al presente articolo.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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