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DURC on line dal prossimo mese di luglio:

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 il Decreto 30 gennaio 2015 (unitamente all’Allegato A) con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per la Semplificazione contenente disposizioni in materia di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva la cui nuova procedura sarà operativa dal prossimo mese di luglio (1° luglio 2015).

Il Ministero del Lavoro nei giorni scorsi aveva al riguardo informato gli interessati proprio su questa nuova procedura per ottenere il rilascio della certificazione della regolarità contributiva con un “semplice clic” che consentirà all’utente di ottenere il DURC in tempo reale. Per quanto concerne la validità del DURC, poi, il Ministero del Lavoro ha precisato che esso avrà una validità di 120 giorni durante i quali il Documento potrà essere utilizzato per tutti gli scopi previsti dalla legge come ad esempio partecipazioni a gare di appalto per opere, servizi e forniture pubblici; lavori privati in edilizia; erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, ecc., utilizzando sempre lo stesso Documento, senza bisogno quindi di richiederne uno nuovo tutte le volte che si rende necessario.

Con tale sistema quindi i soggetti interessati potranno verificare in tempo reale – come sopra si è detto – la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.

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La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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