Advertisement

Lavoro a chiamata negli studi professionali:

Con il rinnovo del CCNL del settore è possibile il lavoro a chiamata negli studi professionali. Infatti sono stati in esso disciplinati i contratti flessibili e tra questi, per la prima volta, proprio il contratto a chiamata (o jobs on call).

In particolare viene stabilito nel CCNL che è possibile il ricorso al lavoro a chiamata per i periodi caratterizzati da una particolare intensità lavorativa tipica in certi periodi dell’anno per alcune tipologie di studi professionali (come ad esempio le dichiarazioni annuali, le archiviazioni dei documenti, l’informatizzazione dei sistemi o dei fascicoli, ecc.).

In tutti questi casi sarà dunque possibile ricorrere al contratto a chiamata e sarà ovviamente onere del datore di lavoro dimostrare tale “picco di attività” nella causale del contratto di lavoro (art. 57).

Advertisement

Il CCNL Studi Professionali, poi, prevede che per i lavoratori che garantiscono al datore di lavoro la loro disponibilità in attesa della loro utilizzazione viene prevista la c.d. “indennità di disponibilità” (non legata in tal caso alla prestazione lavorativa) il cui valore minimo viene fissato nella misura del 30% della paga ordinaria, cioè della normale retribuzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.

Il contratto a chiamata è stato disciplinato dal CCNL in maniera tale che al momento dell’entrata in vigore del decreto di riordino dei contratti attuativo del Jobs Act (attualmente all’esame del Parlamento) potrà essere anche integrato e/o modificato.

Invece, per quanto concerne il numero dei contratti a termine attivabili, il CCNL degli Studi Professionali prevede fasce numeriche rapportate al numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e nello specifico:

  • massimo 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato: fino a 3 lavoratori a chiamata;
  • da 6 a 15 dipendenti: non si possono assumere più del 50% (arrotondato al numero intero superiore) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;
  • superiore a 15 dipendenti: non più del 30% dei numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Infine il suddetto CCNL precisa che il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da prendere come riferimento per stabilire il limite del numero dei lavoratori a chiamata è quello esistente al momento dell’assunzione di questi ultimi (art. 53).

Advertisement