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Domanda indennità disoccupazione a collaboratori coordinati e a progetto:

L’INPS, con comunicato del 12 maggio 2015 sul proprio sito istituzionale, informa gli interessati circa la possibilità, a partire dalla stessa data, di presentare domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione da parte dei collaboratori coordinati e a progetto.

In particolare, si legge quanto segue nel suddetto comunicato.

Da oggi possono richiedere l’indennità di disoccupazione anche i lavoratori con contratti di  collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che hanno cessato l’attività dal 1 gennaio 2015 e sono rimasti senza lavoro. La nuova misura è prevista dall’art. 15 del D.Lgs.4 marzo 2015 n.22, come illustrato dalla Circolare n. 83 del 27 aprile 2015.

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La domanda, informa l’Istituto, si può inviare online tramite il nuovo servizio DIS-COLL, pubblicato in Servizi online e accessibile con Pin dispositivo, dal percorso Accedi ai servizi>Servizi per il cittadino (Pin)> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione)>ASpI, disoccupazione, mobilità e trattamento speciale edilizia> DIS COLL.

Si rammenta che, relativamente ai requisiti, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci – iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione), che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);

b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);

c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).

(Fonte: INPS)

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