Importo massimo complessivo trattamento pensionistico:
L’INPS, con la Circolare n. 74 del 10 aprile 2015, ha informato gli interessati circa l’importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto e la riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni (di cui alla Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi da 707 a 709 e 113).
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 74/2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
Con l’art 1, commi da 707 a 709 della citata legge sono state dettate nuove norme relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).
L’art 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni.
Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 1416 del 19 marzo 2015, l’INPS, come sopra si è detto, fornisce agli utenti le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento. L’Istituto poi informa che con successivo messaggio verranno diramate le relative istruzioni procedurali.
La suddetta circolare viene divisa in due parti, la I relativa all’importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo e la II relativa alla riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
Si rimanda per tutte le informazioni del caso al contenuto della Circolare n. 74/2015 allegata al presente articolo.
(Fonte: INPS)