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Lesione del diritto alla pensione:

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento ai contributi versati nella Confederazione Elvetica per la pensione di anzianità, per contrasto con l’art. 117 Cost., primo comma, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e all’art. 1 Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e in particolare dalla sentenza Stefanetti ed altri c. Italia del 15 aprile 2014, attesa non solo la portata retroattiva della disposizione ma anche l’eccessiva entità, sul piano quantitativo, dell’intervento di correzione della misura pensionistica spettante ex lege, lesiva dei diritti sostanziali di natura pensionistica dei lavoratori migranti in Svizzera”. È il principio di diritto reso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 4881 del 11 marzo 2015 (Presidente: Coletti De Cesare, Estensore: G. Bronzini).

La questione all’esame della Suprema Corte, come si evince dalla sentenza n. 4881/2015, riguardava la vicenda di una ricorrente che avendo svolto attività di lavoro dipendente in Svizzera e avendo maturato un periodo di contribuzione previdenziale ne chiedeva il trasferimento dall’assicurazione sociale elvetica a quella italiana (presso l’INPS). Una volta perfezionato il suddetto trasferimento chiedeva all’Istituto previdenziale il ricalcolo della sua pensione sulla base dell’effettiva retribuzione percepita in Svizzera, anziché sulla base degli importi retributivi arbitrariamente ridotti dall’INPS in considerazione della diversa aliquota contributiva svizzera, inferiore a quella italiana. Tale richiesta non veniva accolta dall’INPS.

La ricorrente era costretta quindi a rivolgersi alla Giustizia per la tutela del suo diritto e il Tribunale accoglieva in primo grado le sue ragioni e condannava l’INPS al pagamento della prestazione nella misura risultante dalla richiesta ricostituzione. Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS chiedendo la riforma della decisione di primo grado. La Corte di Appello accoglieva l’appello proposto dall’Istituto e riformava la sentenza di primo grado.

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La sentenza di appello veniva impugnata dalla ricorrente innanzi alla Suprema Corte, che sollevava altresì un problema di costituzionalità delle norme applicate dall’INPS (art. 1, comma 777 primo periodo L.n. 296/2006) al caso di specie ed in particolare la violazione dell’art. 104 della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri.

La Sezione Lavoro, dopo aver reso il principio di cui sopra, ha comunque disposto la sospensione del procedimento e ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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