Contributo associazioni nazionali promozione sociale
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 486 (come modificata dalla legge 15 dicembre 1998 n. 438) – annualità 2015.
In base alle sopra citate leggi sono considerate associazioni “storiche” l’U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, l’U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, l’A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C – Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l’E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti. Sono invece considerate associazioni “non storiche” le associazioni che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
Tali enti e associazioni italiane che usufruiscono del contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale secondo la ripartizione stabilita dalle leggi sopra citate. Il contributo poi viene stanziato annualmente e varia a seconda della ripartizione effettuata dal Fondo nazionale delle politiche sociali.
Inoltre, la legge 19 novembre 1987 (n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438), prevede all’articolo 1 che lo Stato, per “incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati”, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, “promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale”.
Con le Linee guida di cui sopra il Ministero ha fornito le necessarie indicazioni ai fini della presentazione delle domande di contributo, a valere sulle risorse finanziarie che verranno rese disponibili nell’ambito del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali per l’annualità 2015.
L’ammissione al contributo è comunque subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda di ammissione al contributo, predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 1, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o dell’associazione.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
1) la documentazione indicata al paragrafo 4 delle presenti Linee guida;
2) copia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.
Ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987, la domanda, unitamente alla relativa documentazione, deve essere presentata improrogabilmente entro il 31 marzo 2015.
Si rimanda per il resto delle istruzioni al contenuto delle Linee guida e ai suoi allegati (Allegato n. 1, Allegato n. 2 e Allegato n. 3) inseriti nel presente articolo.
(Fonte: Ministero del Lavoro)