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Credito d’imposta redditi prodotti all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, ha fornito chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

L’Agenzia premette innanzi tutto che la doppia imposizione internazionale è generata dal sovrapporsi di pretese impositive, tra loro concorrenti, di più Stati che radicano le rispettive potestà tributarie sulla base di criteri non coordinati tra loro.

Tale conflitto tipicamente si verifica tra Stato della fonte e Stato della residenza, laddove il primo applichi il principio di territorialità e il secondo adotti un approccio di tassazione del reddito mondiale (il cosiddetto “worldwide principle”).

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I rimedi alla doppia imposizione che vengono comunemente adottati dagli Stati consistono nel metodo dell’esenzione e in quello del credito d’imposta.

Entrambi sono previsti come alternativi nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, all’articolo 23, lettere A e B, che concede agli Stati la libera scelta del metodo con cui sanare la doppia imposizione.

L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, già disciplinato dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, in breve, “TUIR”).

Attualmente, il sistema del credito per le imposte estere è regolato dall’articolo 165 del TUIR, inserito dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (di seguito “decreto”), nel Titolo III, Capo II, dedicato alle “Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali”, applicabile a tutti i soggetti IRPEF e IRES.

Fino alla riforma del sistema fiscale italiano operata con legge 7 aprile 2003, n. 80 (“Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”), la disciplina del credito per le imposte pagate all’estero presentava diversi problemi applicativi, quali la mancanza di una nozione di “reddito prodotto all’estero”, la perdita del credito non utilizzato, l’assenza di una specifica disciplina dedicata alle ipotesi di concorrenza parziale del reddito estero al reddito complessivo.

Si rimanda per il resto dei chiarimenti alla Circolare n. 9/E/2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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