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Requisiti professionali agenti e rappresentanti di commercio:

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con Parere del 3 febbraio 2015, ha risposto ad un quesito avanzato dalla Camera di Commercio di Torino concernente i seguenti aspetti della disciplina relativa ai requisiti professionali relativi all’attività di agente e rappresentante di commercio:

  1. se l’attività svolta da un legale rappresentante – non abilitato ex lege n. 204/1985 (per due anni nell’ultimo quinquennio) presso una società che svolge l’attività agenziale per il tramite di un altro, ulteriore legale rappresentante abilitato, possa costituire comunque per il primo un requisito professionale, attraverso la teorica equiparazione all’attività di collaborazione che viene riconosciuta abilitante al coadiuvante del titolare di un’impresa individuale;
  2. se il requisito abilitante consistente nello “svolgimento dell’attività in qualità di dipendente qualificato nel settore della vendita”, finora riconosciuto solamente ai dipendenti con qualifica direttiva, possa essere esteso anche ad altre figure operanti all’interno dell’impresa, fermo restando le responsabilità operative nel settore per il quale si chiede il riconoscimento e le relative, adeguate mansioni.

Il MISE ha fornito al riguardo il seguente parere alla Camera di commercio istante.

In proposito, richiamandosi il dettato della legge n. 204/1985, che all’art. 6 stabilisce che per l’iscrizione delle società nel ruolo agenziale (ora per l’iscrizione al R.I. camerale ai fini dell’esercizio dell’ attività in questione) i requisiti devono essere posseduti dal/i legali rappresentanti delle stesse, si ribadisce – in via di principio – che in ciò trova applicazione la regola generale (art. 2384 c.c.) secondo cui tutti gli Amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

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Stante tale premessa, è tuttavia da far presente che, nell’ipotesi di società con più rappresentanti legali, è ammissibile a parere di chi scrive l’iscrizione/abilitazione della stessa a mezzo di un solo legale rappresentante quale unico titolare di specifico mandato all’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza.

Ciò però comporterà necessariamente, si legge ancora nel Parere, la verifica che la limitazione dei poteri venga così prevista: nel caso di società di persone con specifica previsione statutaria; nel caso di società di capitali con verbale del C.d.A. con cui sia attribuita ad un solo Amministratore la delega in esclusiva dei poteri inerenti l’attività di agenzia e rappresentanza.

Pertanto, qualora dall’atto costitutivo o da un verbale del Consiglio di Amministrazione risulti espressamente che il mandato per l’attività agenziale è affidato solamente ad uno dei legali rappresentanti (quindi con esclusione esplicita degli altri), solo quest’ultimo dovrà possedere i requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività.

Per quanto riguarda poi il/i diversi legali rappresentanti esclusi, come sopra detto, dal mandato all’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza, il MISE ha ritenuto che la valutazione circa l’eventuale maturazione da parte loro dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge in questione (il corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni, oppure l’esperienza professionale almeno biennale in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, oppure un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche) sia, a normativa vigente, unicamente in capo ai competenti uffici camerali che, nell’ambito della loro discrezionalità, possano valutare meglio i singoli e particolari specifici casi, in base sia alla documentazione agli atti che a quella eventualmente da richiedere agli interessati. Come pure si ritiene rientrante nell’esclusiva valutazione camerale l’eventuale maturazione del predetto requisito abilitante alle altre figure che possono operare all’interno e/o per conto dell’impresa.

(Fonte: MISE)

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