Jobs Act e revisione tipologie contratti di assunzione:
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 20 febbraio 2015, ha presentato lo Schema di decreto legislativoJobs Ac recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2014).
Nello specifico il citato Decreto “allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione” riordina completamente i “contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo” anche al fine di “rendere più efficiente l’attività ispettiva”.
I contratti “riordinati” nello Schema di decreto sono i seguenti:
- Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
– Lavoro a tempo parziale;
– Lavoro intermittente;
- Lavoro a tempo determinato;
- Somministrazione di lavoro;
- Apprendistato;
- Collaborazioni organizzate dal committente
- Lavoro ripartito (Job sharing)
- Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA;
- Lavoro accessorio.
Per quanto concerne in particolare il contratto di lavoro a tempo determinato, il citato decreto stabilisce che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni equivalenti ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Tuttavia il decreto consente un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, che deve però essere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si considera a tempo indeterminato dalla data della stipula.
Inoltre il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga.