Soppressione trattenimento in servizio dipendi PA:
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2015, la Circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha affrontato il tema della soppressione del trattenimento in servizio dei dipendenti della PA con la suddetta circolare n. 2 del 19 febbraio 2015.
La Circolare n. 2/2015 ha infatti ad oggetto “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.
Come noto l’articolo 1 del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l’articolo 16 del D.Lgs. n. 50371992, che conteneva la disciplina generale dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle PA (Pubbliche Amministrazioni) e ha riformulato il comma 11, dell’articolo 72 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.n. 133/2008, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni stesse. Conseguentemente è stato soppresso l’istituto del trattamento in servizio, mentre è stato ridefinito l’ambito della risoluzione unilaterale.
In pratica l’intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle PA. Pertanto con le ultime norme entrate in vigore che hanno modificato il sistema, è stata prevista la risoluzione del rapporto di lavoro come segue:
- obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale;
- rimessa alla determinazione dell’amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all’art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.n. 214/2011, aggiornati con l’adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento.
Restano salvi tuttavia i diversi limiti di età già stabiliti da norme speciali per particolari categorie di dipendenti, come ad esempio il compimento del settantesimo anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i professori universitari ordinari.
Nei casi in cui il dipendente non abbia raggiunto il minimo contributivo necessario per andare in pensione, l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro senza costituire – tale prosecuzione – trattenimento vietato dalla legge, fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione (non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età, limite al quale si applica l’adeguamento alla speranza di vita).
Ai dirigenti medici e del ruolo sanitario continua invece ad applicarsi il regime speciale di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e succ. mod., il quale individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età.
Si rinvia per il resto delle disposizioni alla Circolare n. 2/2015 allegata al presente articolo.
(Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri)