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Certificati sanitari senza indicazioni per assenze dal lavoro:

Il Garante della Privacy, con comunicato del 9 febbraio 2015, ha stabilito che “nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori  per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l’assenza al proprio datore di lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute”.

Tale principio, come si legge nel comunicato, è stato ribadito nell’istruttoria avviata dal Garante della privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa della presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico.

A differenza di quanto accaduto in altre strutture sanitarie in cui gli era stata rilasciata una attestazione di carattere generico, in quella del policlinico era indicato il reparto – dal quale si poteva evincere la patologia sofferta – e il timbro con la specializzazione dell’operatore sanitario.

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A seguito dell’intervento del Garante, il Direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera ha immediatamente inviato a tutto il personale sanitario una nuova modulistica priva dell’indicazione del reparto ove si era recato il paziente, e precise raccomandazioni per mettersi in regola con le disposizioni stabilite dal Garante.

Fin dal 1005, l’Autorità garante della privacy, si legge ancora nel comunicato, ha, infatti, adottato un provvedimento generale (doc. web n. 1191411, vedi anche Regole di condotta per la Sanità) in cui ha prescritto l’adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.

Tali cautele devono essere osservate anche nella stesura delle certificazioni richieste per fini amministrativi, come ad esempio per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso (alla lettera g) del paragrafo 3, si legge che occorre “prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l’esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato” e che “tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura”, tra cui le giustificazioni per assenze dal lavoro o da concorsi pubblici.

Tra l’altro, nel 2013, il Garante ha stabilito che la riservatezza va altresì garantita nelle consegne a domicilio di presìdi sanitari. Mentre in data 14 novembre 2014 il Garante ha scritto una lettera alla FIMMG (Federazione dei Medici di Base) per puntualizzare che le ricette possono essere lasciate presso gli studi medici o le farmacie, purché in busta chiusa.

Sempre in materia di riservatezza sulla salute del lavoratore, il Garante in data 13 dicembre 2006 ha emanato le relative linee guida: i dati sanitari vanno conservati in fascicoli separati e il certificato di malattia non deve riportare la diagnosi, ma la sola indicazione di inizio e durata presunta. Inoltre, il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal medico del lavoro e, in caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all’INAIL, deve limitarsi a comunicare le informazioni connesse alla patologia denunciata.

(Fonte: Garante della privacy)

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