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Sospensione note di rettifica su piccola mobilità:

L’INPS, con il Messaggio n. 717 del 30 gennaio 2015, ha informato gli interessati sulla sospensione delle note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici interessi la cosiddetta “piccola mobilità” (art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015).

In particolare, si legge nel Messaggio n. 717/2015, quanto segue.

Con messaggio 8889 del 19 novembre 2014 è stato disposto l’invio delle note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta “piccola mobilità” nella seconda metà del mese di gennaio 2015, in relazione all’ipotesi in cui non fossero nel frattempo intervenuti provvedimenti che ne consentissero il riconoscimento in favore dei datori di lavoro interessati.

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 Successivamente l’art. 1, co. 114, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha stabilito che “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.

 Si dispone pertanto la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse ai sensi del richiamato messaggio in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità (articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni).

 Le indicazioni operative concernenti le modalità di gestione delle predette note saranno oggetto di comunicazione con successivo messaggio.

 Ne consegue, infine, che non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state eventualmente già oggetto di notifica nel mese corrente.

(Fonte: INPS)

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