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Incentivo contributivo assunzioni in automatico:

L’incentivo contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dall’1.1.2015, potrà essere fruito senza formalità particolari dal datore di lavoro e senza particolari formalità, autocertificazioni o domande. Basterà semplicemente utilizzare il canale EMens dell’INPS, inserendo il codice di autorizzazione per usufruire di tali incentivi contributivi.

Si rammenta che la Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014) prevede un incentivo contributivo fino ad euro 8.060 annuali e per tre anni, per i datori di lavoro che assumeranno personale con contratto a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015. A giorni dovrebbe essere emanata una circolare esplicativa sulle modalità di fruizione di tale incentivo ed infatti INPS e Ministero del Lavoro sono già impegnati in tal senso. Da più parti si auspica quindi che la procedura per fruire di tale incentivo sia semplice e arrivi in tempi rapidi. L’INPS tra l’altro ha informato gli interessati che il beneficio contributivo di 8.060 euro annui, spetterà anche nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e a prescindere dalle eventuali interruzioni.

Appare evidente che tale incentivo, proprio perché mira a promuovere una stabile occupazione, possa essere applicato anche ai casi di conversione del contratto di lavoro, come si diceva, da tempo determinato a tempo indeterminato.

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Il beneficio contributivo, inoltre, come ha avuto modo di precisare l’INPS, in caso di contratto di lavoro part – time sarà adeguatamente riparametrato.

Naturalmente di pari passo dovrà andare anche il buon funzionamento del sistema DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche perché la fruizione di tale incentivo ha come presupposto (tra gli altri) la regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro che ne fa richiesta.

Parrebbe che l’INPS sia intenzionato a sanzionare l’eventuale irregolarità contributiva con la decadenza dal beneficio, ma non con la richiesta di restituzione delle somme percepite fino a tale momento. Così da evitare alle imprese la richiesta – a distanza a volte anche notevole di tempo – di restituzione del bonus oltre a interessi e sanzioni, come già accaduto in passato con gli incentivi previsti dalla L.n. 704 del 1990 (sulle assunzioni agevolate).

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