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Determinazione limite minimo retribuzione giornaliera:

L’INPS, con la Circolare n. 11 del 23 gennaio 2015, ha informato gli interessati sulla determinazione per l’anno 2015 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti (lavoratori dipendenti; personale iscritto al Fondo volo; lavoratori subordinati a part-time; lavoratori dello spettacolo).

In particolare, si legge nella Circolare n. 11/2015, per quanto riguarda i minimali di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti quanto segue:

Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

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 Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

 Inoltre, il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).

 Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.

 Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L.  n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

 In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.

 Considerato che, nell’anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata  dall’Istat è stata pari allo 0,20%, [i] si riportano nelle tabelle A e B (cfr. Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2015. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 47,68 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2015, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

E pertanto:

anno 2015 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpid 501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 47,68

Si rinvia, per le altre informazioni al testo della Circolare n. 10/2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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