Deroga limite 36 mesi contratti di solidarietà:
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro, con Circolare n. 32 del 19 dicembre 2014 ha informato gli interessati circa il limite di fruizione del trattamento di CIGS.
In particolare, con la Circolare n. 32/2014, il Ministero del Lavoro ha precisato che la modifica apportata dal D.M. n. 85415/2014 al D.M. n. 46448/2009, consente di poter sottoscrivere un contratto aziendale di solidarietà con il ricorso alla integrazione salariale, in favore di quei lavoratori coinvolti nella riduzione di orario, superando il limite dei 36 mesi di integrazione salariale, fruibile in un quinquennio, quando la stipula del contratto stesso è posta come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e dunque alternativo al ricorso alle procedure di licenziamento.
In particolare, l’art. 1 del D.M. n. 85145/2014 (che modifica, come si è detto, il D.M. n. 46448/2009), afferma quanto segue:
“Fermo restando l’arco temporale fissato dall’art. 4, co. 35, del DL n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 608 del 1996, il limite di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall’art. 1, co. 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’art. 4 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.“.
Emerge pertanto che, ai sensi della sopra riportata norma, è possibile sottoscrivere un contratto aziendale di solidarietà con il ricorso all’integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti nella riduzione oraria, superando il limite dei 36 mesi di integrazione salariale fruibile in un quinquennio, quando la stipula del contratto stesso è posta come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e dunque alternativo al ricorso alle procedure di licenziamento collettivo.
Tale sistema consentirebbe quindi alle aziende di gestire gli esuberi prima con un sistema di riduzione dell’orario di lavoro non discriminatorio e poi con una gestione degli esuberi non traumatica in quanto lascia libero il lavoratore di optare per la liquidazione anticipata della pensione di anzianità o vecchiaia.
(Fonte: Ministero del Lavoro)