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Opzione donna:

L’INPS, con comunicazione del 1° dicembre 2014, ricorda alle lavoratrici che vogliono usufruire della “opzione donna”, vale a dire la possibilità di andare in pensione anticipatamente optando per il sistema contributivo, debbono presentare la relativa domanda.

In particolare l’INPS ha precisato che a norma dell’art. 1, comma 9, della L.n. 243/2004 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna), “fino al 31 dicembre 2015 è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fina di una sua eventuale prosecuzione”. Ciò significa, quindi, che le lavoratrici possono optare “in via sperimentale” e fino al 31 dicembre 2015, se in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi “per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo”.

L’Istituto ha poi chiarito, nel messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014, che “la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi”.

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Inoltre l’Istituto ha evidenziato che è al momento del pensionamento che tale scelta va operata e non invece quando si maturano i requisiti.

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