Advertisement

Prestazioni assistenziali e azione di rivalsa:

L’INPS, con la Circolare n. 152 del 27 novembre 2014, ha reso note le istruzioni operative e contabili circa le prestazioni assistenziali e le azioni di rivalsa ex art. 41 della L.n. 183/2010.

L’Istituto ha innanzi tutto premesso che l’art. 41, comma 1, della L.n. 183/2010 ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione. Pertanto, ha precisato l’INPS, l’azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all’Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, a differenza dell’azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L.n. 222/84, che prevedono la surroga dell’Istituto nei medesimi diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili e quindi la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio. Pertanto, il legislatore, in ragione dell’assenza del rapporto assicurativo tra l’Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile, è intervenuto specificamente con la norma in parola, al fine di attribuire all’Istituto la competenza al recupero delle prestazioni erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare.

Nella Circolare n. 152/2014 vengono poi indicati gli “adempimenti del medico certificatore”, circa la procedura di compilazione del certificato medico “on line” con la specificazione dell’eventuale responsabilità di terzi della condizione invalidante del soggetto richiedente la prestazione; “l’Acquisizione della richiesta di prestazione assistenziale”, con la specifica della possibile responsabilità di terzi quale causa della condizione invalidante del soggetto che effettua la domanda; la “Commissione medica ASL”; gli “Adempimenti della funzione medico-legale INPS”, che – a seguito della segnalazione – potrà confermare o meno la possibile responsabilità di terzi; i “Modelli AS1invciv e RTinvciv”; gli “adempimenti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari” per agevolare il tempestivo esercizio del diritto di rivalsa; gli “Adempimenti della funzione Controllo Prestazioni”; gli “Adempimenti degli Uffici legali” per avviare le azioni di rivalsa per indennità assistenziali; la “Prescrizione” con la specifica dei termini prescrizionali più ricorrenti; le “Procedure informatiche”; i “Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate”; la “Struttura della tariffa” ed infine le “Istruzioni contabili”.

Advertisement

La Circolare, inoltre, ha in calce i seguenti allegati:

Allegato n. 1;

Allegato n. 2;

Allegato n. 3;

Allegato n. 4;

Allegato n. 5;

Allegato n. 6;

Allegato n. 7;

Allegato n. 8.

(Fonte: INPS)

 

Advertisement