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Il Consiglio dei Ministri con il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori quater) ha approvato – tra le altre cose – una serie di nuovi provvedimenti a sostegno delle categorie che maggiormente colpite dalla crisi generata dalla pandemia da covid-19.

Nel Decreto Ristori quater infatti sono state prorogate le scadenze fiscali di fine novembre e definite quelle di dicembre, è stato consentito l’accesso ai nuovi piani di dilazione per la rottamazione o il saldo e stralcio in favore dei datori di lavoro e altre importanti disposizioni per i lavoratori precari.

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP

Al riguardo il Decreto Ristori in materia fiscale e contributiva, sinteticamente, prevede che:

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Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021. Tale agevolazione si applica altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabili, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. 9 novembre 2020 n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020,  n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I suddetti versamenti restano sospesi altresì per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o di professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Tale agevolazione si applica altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabili, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domi caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati dall’allegato 2 a del medesimo D.L. (149/2020) ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si rimborsa quanto già versato.

Invece, relativamente al sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro, il Decreto Ristori prevede, sinteticamente, quanto segue.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

 Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge (30.11.2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari d pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva paria  1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non

titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del  codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di  entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

La domanda per le indennità di cui sopra è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l’anno 2020.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917/1986, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal decreto Ristori quater.

Le domande, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 7 dicembre 2020 e tramite piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell’elenco le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L.n. 126/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forma alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

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