Fondo solidarietà sostegno occupazione:
È stato pubblicato lo scorso 10.10.2014 il Decreto 20 giugno 2014 del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’art. 3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92”.
Tale Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione di cui all’art. 2 decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito (art. 2 del Decreto 20.6.2014).
In particolare, il Fondo provvede, ad esempio, in via ordinaria a contribuire al finanziamento di:
– programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con appositi Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione;
– specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria; ecc.
in via straordinaria:
– alla erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito ed al versamento della retribuzione correlata;
in via emergenziale:
– alla erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie dei trattamenti economici al fine di assicurare loro una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). (Fonte: Ministero del Lavoro)