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Scaduti incentivi assunzioni donne

L’INPS, con il Messaggio n. 6235 del 23-07-2014, ha reso noto agli interessati che “a decorrere dal 1° luglio, non è possibile riconoscere i benefici previsti” per l’assunzione di “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea“, in base alle statuizioni dell’art. 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 e il successivo messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, si legge ancora nel messaggio n. 6235/2014, “è stato illustrato l’incentivo previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori“. Una particolare categoria di lavoratori agevolati è costituita dalle donne come sopra individuate. Ed ancora “per il periodo 2007-2013, le regioni destinatarie di tali finanziamenti sono state individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007, recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008 (in G.U. n. 93 del 19 aprile 2008 – S.o. n. 99). La suddetta Carta, originariamente valida fino al 31 dicembre 2013, era stata prorogata fino al 30 giugno 2014; nel frattempo non è intervenuto il rinnovo della Carta“.

In particolare, l’art. 4 della L.n. 92/2012, intitolato “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”, stabilisce ai commi da 8 a 11 cit., quanto segue:

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8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi etè, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui

all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti“.

Pertanto, come sopra si è detto, con decorrenza dal 1° luglio 2014, non è più possibile riconoscere i benefici previsti per l’assunzione della menzionata categoria di lavoratrici.

Conclude infine l’Istituto che le “procedure di elaborazione automatica dei moduli 92-2012 sono state aggiornate per rigettare le eventuali istanze che dovessero essere inoltrate“.

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