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Consulta sui licenziamenti rito Fornero

La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 205 del 16 luglio 2014, ha dichiarato la “manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della LEGGE 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni i materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25 primo comma, 97 e 111, primo comma della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena – sezione lavoro“.

La questione sollevata dal Tribunale di Siena riguardava la compatibilità della presenza dello stesso giudizio che aveva già esaminato le questioni sommarie nei licenziamenti ex art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nella fase decisionale (tale situazione ha generato decisioni contrastanti tra vari tribunali italiani: orientamento compatibile (Bologna, Monza, Milano); orientamento “non compatibile” (Roma, Firenze e Torino).

In particolare, si legge ancora nell’ordinanza n. 205/2014 cit., “la questione di legittimità costituzionale legata al predetto art. 1, comma 5, della legge n. 92 del 2012 e dell’art. 51, comma 1, numero 4), c.p.c. “nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude dalla sua oepratività la fattispecie in parole, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 24 primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, della Costituzione“.

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La Corte Costituzionale ha quindi considerato che “a prescindere dai profili di inadeguatezza della motivazione, quanto alla prospettazione di inconvenienti fattuali, come tali non rilevanti ai fini del sindacato di legittimità costituzionale … ed alla evocazione di plurimi parametri costituzionali in modo cumulativo e sostanzialmente generico – la questione in esame è, comunque, manifestamente inammissibile per il motivo assorbente, che essa si risolve nell’improprio tentativo di ottenere da questa Corte, con un suo distorto dell’incidente di costituzionalità, l’avallo dell’interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura“, ed ha concluso come sopra indicato. (Fonte: Corte Costituzionale)

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