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Alla fine del mese di luglio scadrà il termine per la quinta tranche di versamenti fiscali nell’ambito della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione quater, che copre tutti i carichi affidati dall’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In realtà è previsto un periodo di tolleranza di cinque giorni, quindi la scadenza definitiva è spostata a lunedì 5 agosto. In caso di mancato pagamento – o di pagamento oltre i termini – si perdono i benefici legati a questo tipo di riscossione dei debiti. I versamenti effettuati si considereranno come titoli di acconto sulle somme dovute. Ma quali sono i debiti agevolabili? E come pagarli?

Rottamazione quater, cos’è

La rottamazione quater è stata introdotta con la legge n° 197 del 2022. Si riferisce a tutti i carichi affidati dall’Agente della riscossione che vanno dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per i contribuenti con i conti non in ordine è vantaggiosa. Prevede infatti la possibilità di estinguere i debito col Fisco versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da versare le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Leggermente diversa la situazione per i debiti che riguardano le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative. In questi casi l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi. Compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni“), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

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La rottamazione-quater riguarda i contenuti in cartelle non ancora notificate; i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione. Ma anche i carichi già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta “Rottamazione e/o Saldo e Stralcio“). Anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Come effettuare i versamenti dovuti

La legge n. 197 del 2022 che introduce la rottamazione-quater ha previsto la possibilità di pagare i debiti in un versamento unico (privo di interessi) oppure in un numero massimo di 18 rate (in cinque anni) consecutive. Le prime due sono scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andavano saldate il 28 febbraio e il 31 maggio scorso (slittamento fino al 5 giugno).

Le rimanenti, poi, il 31 luglio e il 30 novembre. La prime due rate dovevano essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo. Dal 1° novembre 2023 si applicano interessi al tasso del 2% annuo.

Come si pagano dunque le cartelle? I metodi sono diversi. Lo si può fare innanzitutto online: oltre al servizio Paga online, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa degli aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito web di PagoPA.

In alternativa, è attivo il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente. È possibile infine pagare quanto dovuto usando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai. Disponibili, su appuntamento, anche gli sportelli del Fisco.

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