La Legge Bilancio e il Decreto Lavoro hanno comportato delle modifiche in merito alla maternità o più specificatamente al congedo parentale. Proviamo a comprendere quali sono le novità e a chi spetta questo periodo di astensione lavorativa.
Nel 2023 si sono attivate diverse misure di ampliamento a favore della genitorialità e dei genitori lavoratori dipendenti. La Legge di Bilancio e il Decreto conciliazione vita lavoro hanno favorito, a tal proposito, dei cambiamenti relativi alla maternità o al congedo parentale per essere più precisi. Quest’ultimo si caratterizza per essere un periodo facoltativo di astensione dal lavoro che spetta sia al padre che alla madre nei primi 12 anni di vita di un figlio. Questo periodo di astensione facoltativo dura 10 mesi da ripartire fra i due genitori. Per 9 mesi è indennizzato dall’INPS e i genitori possono fruire dei congedi parentali anche contemporaneamente.
Come funziona il congedo parentale
In generale, anche se con alcune differenze, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro che siano genitori naturali, adottivi o affidatari. Che essi siano dipendenti del settore privato e del settore pubblico, iscritti alla Gestione Separata o lavoratori e lavoratrici autonomi. Il congedo parentale non spetta, invece, a genitori disoccupati o sospesi, a genitori lavoratori domestici o a genitori lavoratori a domicilio. Inoltre, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini all’inizio o durante la fruizione del congedo, anche la stessa agevolazione cessa.
Il congedo parentale dà diritto a un’indennità pari al 30% per 8 mesi, e all’80% per l’ultimo mese, della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore interessato. Il mese indennizzato all’80% però, come spiegato nella Circolare INPS 45 del 16-05-2023, spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico ed entro i primi 6 anni di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozioni) del minore. Come chiarito dall’INPS, dal 2023, il genitore che usufruisce del congedo parentale ha diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (18.321,55 euro per il 2023).
La differenza con la maternità e i limiti
È bene precisare che il congedo facoltativo (o parentale) è diverso dalla maternità e dalla paternità per i nuovi nati (oppure adottati o affidati). Quest’ultime, infatti, durante il periodo indennizzato sono retribuite dall’80% al 100% dall’INPS. Un’altra precisazione che vale la pena di fare è relativa al fatto che un congedo parentale può essere usufruito anche ad ore o a giorni. La durata precisa, però, varia a seconda se i genitori ne fruiscano separatamente o congiuntamente. Infine, è opportuno chiarire che per ogni tipologia di lavoratore sono previste delle regolamentazioni precise relative all’indennizzo. L’INPS ha, inoltre, previsto diverse ‘combinazioni’ (nel caso in cui i due genitori svolgano delle tipologie di lavoro differenti) per le quali il congedo parentale varia a seconda delle diverse categorie lavorative.
Concludendo, anche per quanto riguarda il lavoro part-time, l’INPS fa delle precisazioni. In caso di lavoratrice con due rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull’altro lavoro anche negli stessi giorni. Per quanto riguarda il lavoratore padre, titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale, l’astensione a titolo di congedo parentale spetta solo da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro.