Il 12 luglio 2023 l’INPS ha diffuso il Messaggio n. 2632, il quale fornisce dettagli sulla regolamentazione temporanea riguardante il Reddito di cittadinanza valida fino al 31 dicembre 2023.
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è stato uno dei principali pilastri delle politiche di sostegno al reddito in Italia sin dalla sua introduzione nel 2019 con il Governo Conte. Questo programma, che mira a combattere la povertà e a fornire un sostegno finanziario a coloro che si trovano in situazioni di fragilità economica, tuttavia ha dovuto subire una serie di modifiche significative. Dapprima con la Legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 e successivamente con il Decreto-legge n. 48/2023, c.d. “Lavoro”.
Nuove misure in sostituzione al Reddito di cittadinanza previste dal Decreto-legge n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023
In particolare, il testo del Decreto-legge n. 48/2023 per la riforma del Reddito di cittadinanza ha introdotto due nuove misure che andranno a sostituire tale istituto: l’Assegno di inclusione, operativo a partire dal 1° gennaio 2024, e il Supporto per la formazione e il lavoro, operativo dal 1° settembre 2023. L’Assegno Unico e Universale (AUU), dunque, non verrà più distribuito automaticamente, come è stato fatto finora, insieme al Reddito di Cittadinanza. Allo stesso tempo, il Decreto Lavoro, ha stabilito anche le regole transitorie per i beneficiari del RdC.
L’Assegno di inclusione (ADI)
Con il Decreto-legge numero 48 del 4 maggio 2023, convertito con alcune modifiche dalla legge numero 85 del 3 luglio 2023, intitolato “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, sono state introdotte due nuove misure: l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
L’ADI, che diventerà operativo dal 1° gennaio 2024, è una misura a livello nazionale volta a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale tra le fasce più deboli della popolazione. E ciò attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione e promozione dell’occupazione.
L’Assegno di inclusione rappresenta un sostegno economico finalizzato all’inclusione sociale e professionale, subordinato alla verifica dei mezzi e all’adesione a un piano personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Questa misura è concessa su richiesta di uno dei membri del nucleo familiare e mira a soddisfare le esigenze di inclusione dei componenti con disabilità, minori o persone con almeno sessant’anni di età, nonché dei membri svantaggiati coinvolti in programmi di assistenza e cura dei servizi socio-sanitari certificati dalla pubblica Amministrazione.
Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL)
Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è istituito, dal 1° settembre 2023, con l’obiettivo di promuovere l’accesso al mondo del lavoro per le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa attraverso progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale e orientamento.
Questo strumento è disponibile per i membri dei nuclei familiari con età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore ISEE familiare valido non superiore a 6.000 euro all’anno, che non soddisfano i requisiti per l’ADI. Inoltre, i membri dei nuclei familiari che ricevono l’ADI possono usufruire del SFL se scelgono di partecipare ai programmi di inclusione sociale e lavorativa sopra menzionati. A condizione, però, che non siano conteggiati nella scala di equivalenza applicata ai beneficiari dell’ADI e non siano obbligati a svolgere le attività previste nel progetto di inclusione sociale e lavorativa stabilito dall’art. 6 dal decreto-legge numero 48 del 2023.
È importante notare come il Supporto per la formazione e il lavoro non sia compatibile con il Reddito di cittadinanza, la Pensione di cittadinanza o altri programmi pubblici di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione. Questo beneficio economico, pari a 350 euro al mese, viene erogato tramite bonifico mensile dall’INPS e può essere concesso per un massimo di dodici mensilità.
Il regime transitorio del Reddito di cittadinanza fino alla sua abolizione prevista dal 1° gennaio 2024
Il decreto-legge n. 48 del 2023 stabilisce altresì le disposizioni transitorie relative all’utilizzo del Reddito di cittadinanza.
Nonostante la previsione generale rimanga confermata, ossia che la misura sarà riconosciuta per un massimo di 7 mensilità e non oltre il 31 dicembre 2023, l’articolo 13 comma 5 del Decreto Legge n. 48/2023 (noto come Decreto Lavoro) stabilisce che coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza ma non sono in grado di lavorare e che ricevono l’approvazione dei servizi sociali entro il suddetto limite di 7 mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, possono continuare a ricevere il beneficio fino al 31 dicembre 2023.
Questo articolo specifica che una volta scaduti i 7 mesi di godimento di tale misura e in assenza di comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, comunicazione che deve essere inviata tramite la piattaforma GE.PI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 ottobre 2023, il pagamento del beneficio sarà sospeso, ma non verrà terminato definitivamente. Sarà, infatti, possibile riattivarlo, includendo le mensilità sospese, solo dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione.
Inoltre, in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 13, il limite massimo di sette mensilità di accesso al beneficio non si applica ai nuclei familiari che includono individui con disabilità così come minori e persone di almeno sessanta anni di età.