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Definizione di associazione tra professionisti

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 10 dell’11 luglio scorso, ha fornito indicazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale aveva formulato richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall’Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e), dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2002.

Al riguardo va premesso, si legge nell’Interpello di cui sopra, che l’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2002 “individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare, l’Allegato A, lettera B), individua al punto 1 i soggetti formatori ... nel corso di formazione e del corso di aggiornamento …. e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonchè le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra (punto 1.1. lett. e)”.

La Commissione interpellata ha quindi ritenuto che con la dicitura “associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali“, l’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2002 intenda riferirirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall’assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall’ordine o collegio professionale di riferimento – in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale – sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali” di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). (Fonte Ministero del Lavoro)

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