Recupero bonus irpef datore di lavoro
Con la Circolare n. 22 E del 11 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per il recupero del “bonus Irpef” (di cui all’art. 1 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66) da parte dei datori di lavoro privati erogato ai dipendenti esclusivamente tramite l’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato nella Circolare n. 22/E/2014 che “con la risoluzione 48_E del 7 maggio 2014 è stato istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014 cit. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241“.
In particolare poi l’Agenzia ha chiarito “che il recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 e che, per le stesse finalità di recupero, alla compensazione non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si tratta del limite massimo compensabile ai sensi dell’articolo17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, elevato a 700.000 euro dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013“.
In particolare, poi, “i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogati ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione “Erario”. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamento effettuati con il modello di pagamento F24“.
In ordine alle concrete modalità di utilizzo, si legge sempre nella citata circolare, “il codice tributo “1655” deve essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi“.
“È possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relativi a un dato mese:
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eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo;
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recuperi il credito in precedenza già erogati ad altri lavoratori, ad esempio perchè le circostanze evidenziate al paragrafo 2.4. della Circolare n. 9_E del 14 maggio 2014 richiedono il calcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo“.
Infine, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, posso recupere il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi previdenziali dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento.