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Siglato accordo settore Energia prestazioni in turno

Lo scorso 1° luglio 2014 è stato siglato l’Accordo per la riformulazione normativa sulla prestazione in turno tra la Confindustria Energia ed i sindacati FILCTEM (Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture) – CGIL, FEMCA (Federazione Energia, Moda, Chimica ed Affini) – CISL, UILTEC (Unione Italiana Lavoratori del Tessile Energia e Chimica) – UIL, così come richiesto dall’accordo di rinnovo contrattuale del gennaio 2013.

Si legge nel comunicato stampa congiunto del 2 luglio 2014 che “nel merito sono state rimodulte le maggiorazioni percentuali, collegandole alla presenza, nel pieno rispetto delle prestazioni effettive così come descritto dall’art. 24 del vigente CCNL. Le nuove maggiorazioni collegate alla presenza infatti, come previsto dall’accordo allegato, coprono ampliamente la trasformazione della precedente percentuale fissa dell’11% e garantiscono, attraverso un EDR per gli attuali assunti, il reddito derivante dalla precedente modalità di pagamento dell’indennità di turno, con un lieve ma significativo aumento per coloro che rientrano all’interno di un tasso di assenteismo fisiologico. Sono salvaguardate e pagate dal primo giorno come presenze le lunghe, malattie e quelle assenze derivanti da normative di legge quali L. 104, permessi sindacali, ecc.

Vengono comunque fatte salve le condizioni di miglior favare applicate e le prassi aziendali in atto tipo quelle del passaggio a giornaliero per esigenze aziendali, quali le lunghe fermate o la turnistica avvicendata degli R.T.O. (capiturno)“.

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Il nuovo accordo contiene norme sul “Calendario annuo lavorativo dei lavoratori addetti ai lavoratori in turno (art. 23): ove viene specificato, in particolare, che per i “lavoratori addetti ai lavori in turno con attività continua (h 24 – h 16), il “normale orario di lavoro annuo” è di 231,5 giorni (di 8 ore lavorative al lordo delle ferie)“; “Organizzazione del lavoro in turni continui ed avvicendati” (art. 24); “Compensi per lavoro in turno” (art. 25); ed infine una “Tabella riassuntiva delle percentuali riconosciute al turnista”.

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