Buonuscita pubblico dipendente
Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, in composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio secondo cui, “Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 973 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente” (Sez. Un., Presidente F. Miani Canevari, Relatore G. Amoroso).
Ma veniamo ai fatti esaminati dalla Suprema Corte.
Due dipendenti del Ministero delle Finanze, Agenzia delle dogane (inquadrati rispettivamente nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3 Super il primo e C3 il secondo) adivano il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, domandando l’accertamento del proprio diritto a vedersi determinare l’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione dirigenziale percepita al momento della risoluzione del rapporto, con la condanna dell’Agenzia delle dogane e dell’INPDAP al pagamento delle relative differenze. Tale richiesta era giustificata dal presupposto che ad entrambi i dipendenti erano stati affidati incarichi provvisori di:
“responsabile della direzione della circoscrizione doganale di Milano”, al primo, con relativo adeguamento della retribuzione di posizione dirigenziale di secondo livello ed esclusione di ogni altro trattamento accessorio compresi i compensi per lavoro straordinario, oltre al trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia, unitamente al trattamento accessorio di prima fascia e la retribuzione di risultato a titolo di retribuzione di posizione,
e di “assistente di direzione” presso la direzione regionale per la Lombardia, nonchè l’incarico di “audit interno” presso la direzione regionale delle dogane di Milano per la Regione Lombardia, con relativo adeguamento della retribuzione dei dirigenti di seconda fascia, unitamente al trattamento accessorio di prima fascia e la retribuzione di risultato, a titolo di retribuzione di posizione, al secondo.
Entrambi i dipendenti lamentavano che l’Agenzia delle dogane aveva determinato l’indennità di buonuscita prendendo come base di calcolo la retribuzione corrispondente alla funzione di Direttore tributario, IX qualifica funzionale, posizione economica C3, in luogo dell’ultimo stipendio effettivamente percepito per lo svolgimento dell’incarico dirigenziale.
Sia il Tribunale (prima) che la Corte di Appello di Milano (poi) rigettavano i ricorsi proposti dai due dipendenti entrambi sul presupposto che l’affidamento degli incarichi dirigenziali a personale non dirigente erano temporanei e necessari alla copertura di posti vacanti e quindi non davano il diritto al calcolo dell’indennità di buonuscita come pretendevano i due dipendenti.
I due ricorrenti proponevano ricorso per cassazione ma, poichè vi era contrasto giurisprudenziale, la vicenda veniva rimessa all’esame delle Sezioni Unite Civile, che, rigettando il ricorso, decidevano la questione con il dispositivo sopra riportato.
Allegato: Sezioni Unite sentenza n. 10413_2014