Agevolazioni assunzioni donne e non solo
Con la circolare n. 28 del 23 maggio 2014 l’INAIL ha reso nota la disciplina con cui gli incentivi per l’assunzione di donne lavoratrici, lavoratori ultracinquantenni, lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, disabili si applicano al premio assicurativo e al contributo versato in agricoltura ai fini dell’assicurazione obbligatoria.
Le disposizioni della Riforma del mercato del lavoro di cui alla Legge Fornero (L.n. 92/2012) hanno previsto, come è noto, agevolazioni contributive ma in tale normativa non si riscontrano norme che consentono l’applicabilità delle medesime agevolazioni anche per quanto riguarda i premi INAIL. L’INAIL pertanto ha acquisito dal Ministero del Lavoro parere favorevole che consentirà agli interessati di applicare le suddette agevolazioni contributive anche ai premi INAIL (premio assicurativo e contributo versato in agricoltura).
In concreto tali agevolazioni contributive si applicano a coloro che assumono, come sopra, particolari categorie di lavoratori e cioè: over 50, disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.
Pertanto ai datori di lavoro, anche agricoli, che – a partire dal 1° gennaio 2013 – assumono le citate categorie di lavoratori si applicano una riduzione del 50% dei premi INAIL.
Tale incentivo, come spiegato dalla Circolare n. 28, spetta per le
– assunzioni a tempo indeterminato anche part-time;
– assunzioni a tempo determinato anche part-time;
– trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio;
– rapporti di somministrazione.
Tale incentivo invece non spetta per i:
– contratti di lavoro intermittente;
– contratti di lavoro accessorio;
– contratti di lavoro domestico;
– contratti di lavoro ripartito.
Per quanto concerne poi la durata dell’incentivo, la Circolare n. 28 stabilische che esso spetta per un periodo massimo di
18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga nel limite complessivo di 12 mesi).
L’incentivo spetta altresì:
fino al limite complessivo di 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del termine del beneficio;
fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga del rapporto a termine.
Per usufruire delle suddette agevolazioni le imprese interessate dovranno inviare alla sede INAIL competente (indirizzo PEC), la dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti l’inesistenza delle condizioni proprie dell’impresa in difficoltà coma da art. 1, punto 7, Regolamento CE 800/2008.
Tutte le indicazioni sulle modalità di fruizione delle agevolazioni sono consultabile nella Circolare n. 28 allegata al presente articolo.
Allegati: Circolare INAIL n. 28_2014 Allegato 1 alla circolare INAIL 28_2014 Allegato 2 alla circolare INAIL 28_2014 Allegato 3 alla circolare INAIL 28_2014