Determinazione valore causa e spese di lite
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, ravvisando un contrasto sullo specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali, trattandosi di stabilire se trova applicazione il primo oppure il secondo comma dell’art. 13 c.p.c. (Ordinanza interlocutoria n. 10350 del 13 maggio 2014, Presidente G. Vidiri, Relatore A. Pagetta).
La questione all’esame della Suprema Corte riguardava la vicenda di un ricorrente il quale adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento e la condanna dell’INPS all’sentenza 10350_2014erogazione della prestazione. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava l’INPS alla rifusione delle spese processuali. Avverso la statuizione sulle spese proponeva appello l’originario ricorrente deducendo la violazione dei minimi tariffari. La Corte di appello accoglieva parzialmente l’impugnazione, adeguava l’importo delle spese liquidate in primo grado e compensava per due terzi le spese di secondo grado. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’originario ricorrente sulla base di due motivi:
con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 12 del c.p.c. e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censurando la decisione per avere, nella determinazione del valore della causa ai fini delle spese di lite, ritenuto applicabile il criterio di cui all’art. 13, comma 1, c.p.c., anzichè il criterio di cui al comma 2, come da consolidata giurisprudenza di legittimità ;
con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 414, comma 3, c.p.c., dell’art. 42, comma 1, L.n. 326/2003 ed erronea o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla notifica del ricorso introduttivo anche alla Direzione Provinciale Servizi vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Resisteva l’INPS con controricorso.
La Corte Suprema, con la motivazione in epigrafe indicata, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali.