Tutela minori: chiarimenti certificato penale lavoratori
Se il datore di lavoro non osserva l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 39/2014, e cioè non richiede il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore con il quale intende sottoscrivere un contratto di lavoro (autonomo o subordinato) che comporti il contatto diretto e regolare con minori, potrà essere soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000,00 ad un massimo di 15.000,00 euro.
Per minori si intendono i giovani che non abbiano ancora compiuto 18 anni di età.
Tale obbligo riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a partire dal 6 aprile 2014; non riguarda quindi i lavoratori assunti precedentemente tale data.
Il costo di tali certificati si aggira intorno ai 20,00 euro (tale importo sarà maggiore nel caso in cui il certificato sia richiesto “con urgenza”).
Il certificato penale ha una validità di sei mesi. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine di durata superiore a sei mesi, il datore di lavoro non dovrà richiedere un ulteriore certificato dopo la scadenza del semestre. Sarà invece obbligato a richiedere un nuovo certificato penale laddove proceda a riassumere lo stesso lavoratore con un contratto a termine successivo.
Poichè con il certificato penale il datore di lavoro ha modo di conoscere esclusivamente i provvedimenti di condanna definitiva a carico del lavoratore, potrà eventualmente tutelarsi dall’ipotesi in cui il lavoratore sia stato condannato ma la condanna non sia definitiva, facendo sottoscrivere al lavoratore una dichiarazione nella quale questi autocertifichi la mancanza di procedimenti a suo carico e anche l’impegno di informare immediatamente il datore di lavoro in caso di eventuali procedimenti sorti successivamente. In tale ipotesi, il datore di lavoro potrà inserire all’interno del contratto di lavoro una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l’autocertificazione del lavoratore dovesse risultare falsa o nel caso in cui dal certificato penale risultassero condanne penali o sanzioni interdittive per i reati previsti dalla normativa.
Non sono obbligati a richiedere tali certificati i datori di lavoro che intendono assumere baby sitter, dirigenti, responsabili e/o preposti che sovrintendono alle attività svolte dagli altri lavoratori che hanno un contatto diretto e continuativo con i minori.