Il Garante della Privacy ha espresso Parere favorevole al DPCM che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-covid-19, tutelando in tal modo la privacy delle persone che non possono vaccinarsi per motivi medici.
Di seguito il testo completo del comunicato stampa del 2 febbraio 2022 del Garante della Privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.
Lo schema di Dpcm tiene conto delle sollecitazioni e delle indicazioni fornite dal Garante al Ministero della salute e al Governo, anche nell’ambito di interlocuzioni informali, e prevede dunque misure di garanzia ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone.
Quella della digitalizzazione dei documenti di esenzione è una questione urgentissima, segnalata da tempo dal Garante, perché necessaria per consentire alle persone che per specifici motivi di salute sono state esentate dalla vaccinazione, di non subire le limitazioni previste dal cosiddetto decreto “Riaperture” per la non disponibilità di Green pass o super Green pass.
Per questo motivo l’Autorità auspica una quanto più rapida attuazione del decreto.
In base al Dpcm, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del QR code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19. Dalla verifica del QR code si potranno desumere solo informazioni relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, ma non sulla salute della persona.
Le certificazioni di esenzione, inoltre, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (come la sopraggiunta positività dell’interessato o l’acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.
Nella definizione del decreto, particolare attenzione è stata posta su una serie di delicati aspetti come le modalità di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (TS); la messa a disposizione delle certificazioni dell’interessato direttamente o tramite i soggetti intermediari (portale della Piattaforma nazionale-DGC, Fascicolo Sanitario Elettronico, App Immuni, App IO e Sistema TS); le modalità automatizzate previste per l’impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e lavorativo.
(Fonte: Garante Privacy)